venerdì 29 ottobre 2010

Cosa fare in caso di decesso dell' animale per avvelenamento


Ai sensi dell’Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (G.U. n.13-2009) così come modificata dall’Ordinanza 14 gennaio 2010, il proprietario o il detentore di un animale deceduto ha l’obbligo di darne segnalazione alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di avvelenamento.
E' molto importante presentare una denuncia anche in caso di:

• morte per avvelenamento di animali non di proprietà
• ingestione di sostanze tossiche o nocive, da parte di animali selvatici o domestici
• avvelenamento senza decesso dell'animale

Alla denuncia dovranno essere allegati tutti i referti veterinari e l’esame necrescopico in caso di decesso.
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale l’esame necroscopico dovrà comunque essere eseguito obbligatoriamente dall’Istituto Zooprofilattico.

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